PRESENTAZIONE
Il TU Testo unico per
la sicurezza (art. 36 e art. 37) ribadisce l'obbligatorietà della
formazione e informazione dei lavoratori.
La nostra società offre sia la possibilità di seguire il corso on line
che presso le nostre aule ed in azienda Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008
(TU sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro).Con il nuovo Testo unico sulla sicurezza il legislatore
ribadisce l’ importanza della formazione nella difesa della salute e
della sicurezza in ambiente di lavoro.
Art.
36.
Informazione ai
lavoratori
1. Il datore di
lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la
salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedure
che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e
46;
d) sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.
2. Il datore di
lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi
specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) sui pericoli
connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di
lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al
comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di
cui all'articolo
3, comma 9.
4. Il contenuto
della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le
relative
conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione della
lingua utilizzata
nel percorso informativo.
Art.
37.
Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza,controllo, assistenza;
b) rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
2.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui
al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di
lavoro assicura, altres|', che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli
del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già
in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e'
definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione
e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione
del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento
o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.
5. L’addestramento
viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
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